Art. 3.
1. Gli enti gestori delle gallerie devono depositare gli studi e i progetti redatti ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 presso ANAS Spa entro il mese successivo alla
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loro approvazione, unitamente a un programma di interventi che preveda una loro uniforme distribuzione nel tempo e contenga il piano finanziario completo.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 deve essere concluso entro e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'ANAS provvede, anche attraverso i propri uffici periferici, a verificare l'osservanza dei singoli programmi presentati. In caso di inosservanza, anche parziale, l'ANAS nomina un commissario, con il compito di realizzare il programma, utilizzando le risorse previste dal programma stesso.